(Accordo - art. 104)
                            ARTICOLO 104 
Tale assistenza finanziaria e' coperta: 
- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto
  dal  regolamento  (CEE)  n.  3906/89  del  Consiglio,  e   relative
  modifiche, sia nel contesto di un nuovo  finanziamento  pluriennale
  deciso dalla Comunita'  previe  consultazioni  con  la  Lettonia  e
  tenuto conto del disposto degli articoli 105 e 106; 
- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca  europea  per  gli
  investimenti entro un massimale e per un periodo di  disponibilita'
  da stabilire previa consultazione con la Lettonia  in  applicazione
  delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.