(Accordo - art. 106)
                            ARTICOLO 106 
1.  In  caso  di  necessita'  straordinaria  e  tenendo  conto  della
disponibilita' di tutte le risorse finanziarie,  su  richiesta  della
Lettonia  e  in  coordinamento   con   le   istituzioni   finanziarie
internazionali,  nel  contesto  del  G-24,  la  Comunita'  valuta  la
possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: 
- a sostegno di  misure  finalizzate  a  introdurre  e  mantenere  la
  convertibilita' della divisa lettone; 
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento
  strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia  dei
  pagamenti. 
2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla  presentazione  da
parte della  Lettonia,  in  seno  al  G-24,  di  programmi  approvati
dall'FMI, finalizzati alla convertibilita' e/o alla  ristrutturazione
dell'economia nazionale, nonche'  alla  loro  approvazione  da  parte
della Comunita', al rispetto costante  di  tali  programmi  da  parte
della Lettonia e, quale obiettivo  finale,  alla  rapida  transizione
verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 
3. Il Consiglio di associazione e' informato  delle  condizioni  alle
quali tale assistenza  e'  concessa  e  del  rispetto  degli  impegni
assunti dalla Lettonia in materia.