(Accordo - art. 107)
                            ARTICOLO 107 
L'assistenza finanziaria comunitaria  e'  valutata  alla  luce  delle
necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorita'
stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia lettone,
della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione
di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lettonia.