ARTICOLO 107 L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia lettone, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lettonia.