(Accordo - art. 108)
                            ARTICOLO 108 
Per consentire un impiego  ottimale  delle  risorse  disponibili,  le
Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in
stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli
Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e
le istituzioni finanziarie internazionali quali  il  Fondo  monetario
internazionale, la Banca internazionale per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.