(Accordo - art. 109)
                            ARTICOLO 109 
La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai
progetti e alle altre azioni della  Comunita'  nei  settori  indicati
nell'allegato  XVIII.  Fatta  salva  l'attuale  partecipazione  della
Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII,  il  Consiglio  di
associazione  stabilisce  le  modalita'   e   le   condizioni   della
partecipazione della  Lettonia  a  queste  attivita'.  Il  contributo
finanziario della Lettonia alle attivita' di cui  all'allegato  XVIII
si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della
sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo'  decidere  caso
per caso, attenendosi alle regole applicabili  al  bilancio  generale
delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Lettonia.