ARTICOLO 109 La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato XVIII. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione della Lettonia a queste attivita'. Il contributo finanziario della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Lettonia.