ARTICOLO 11 1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti il 1 gennaio 1995. 2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 1999 i dazi rimanenti sono eliminati. 4. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lettonia di prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995.