(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
1. I  dazi  doganali  all'importazione  applicabili  in  Lettonia  ai
prodotti originari della Comunita' diversi da quelli  elencati  negli
allegati II e III sono aboliti il 1 gennaio 1995. 
2. I  dazi  doganali  all'importazione  applicabili  in  Lettonia  ai
prodotti originari della Comunita'  elencati  nell'allegato  II  sono
progressivamente aboliti in base al seguente calendario: 
- il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; 
- il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati. 
3. I  dazi  doganali  all'importazione  applicabili  in  Lettonia  ai
prodotti originari della Comunita' elencati  nell'allegato  III  sono
progressivamente aboliti in base al seguente calendario: 
- il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; 
- il 1 gennaio 1999 i dazi rimanenti sono eliminati. 
4.  Le  restrizioni  quantitative  all'importazione  in  Lettonia  di
prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto  equivalente
sono abolite il 1 gennaio 1995.