(Accordo - art. 110)
                            ARTICOLO 110 
E' istituito un Consiglio di associazione incaricato  di  sorvegliare
l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta
all'anno  a  livello  ministeriale  e  quando   le   circostanze   lo
richiedono. Esso  esamina  qualsiasi  questione  importante  inerente
all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di
reciproco interesse.