ARTICOLO 111 1. Il Consiglio di associazione e composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lettone. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lettone, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dai suo regolamento interno. 5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.