(Accordo - art. 111)
                            ARTICOLO 111 
1. Il Consiglio di associazione e composto, da un  lato,  dai  membri
del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle
Comunita' europee e, dall'altro,  da  membri  designati  dal  governo
lettone. 
2.  I  membri   del   Consiglio   di   associazione   possono   farsi
rappresentare, in conformita' delle condizioni previste  al  riguardo
dal suo regolamento interno. 
3.  Il  Consiglio  di  associazione  adotta  il  proprio  regolamento
interno. 
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno  da  un  membro
del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lettone,
in conformita'  delle  disposizioni  previste  al  riguardo  dai  suo
regolamento interno. 
5. Se del caso, la BEI partecipa,  in  qualita'  di  osservatore,  ai
lavori del Consiglio di associazione.