(Accordo - art. 112)
                            ARTICOLO 112 
Ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi   dell'accordo,   il
Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi
contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono  vincolanti  per
le Parti, che adottano le misure necessarie per la  loro  attuazione.
Il  Consiglio  di  associazione  puo'  altresi'  formulare   adeguate
raccomandazioni. 
Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo  tra  le
Parti.