(Accordo - art. 113)
                            ARTICOLO 113 
1.  Ciascuna  Parte  puo'  deferire  al  Consiglio  di   associazione
qualsiasi     controversia      relativa      all'applicazione      o
all'interpretazione del presente accordo. 
2.  Il  Consiglio  di  associazione  puo'  comporre  la  controversia
mediante una decisione. 
3. Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti  necessari  ai
fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia  conformemente
al disposto del paragrafo 2 del  presente  articolo,  ciascuna  Parte
puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra;  l'altra  Parte
deve  designare  un  secondo  arbitro  entro  due   mesi.   Ai   fini
dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli  Stati
membri sono considerati una Parte in causa della controversia. 
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. 
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 
Ciascuna delle parti in causa  deve  adottare  le  misure  necessarie
all'attuazione della decisione arbitrale.