(Accordo - art. 114)
                            ARTICOLO 114 
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e'
assistito da un comitato di associazione composto,  da  un  lato,  da
rappresentanti dei membri del Consiglio  dell'Unione  europea  e  dei
membri della Commissione delle Comunita' europee  e,  dall'altro,  da
rappresentanti del governo lettone, normalmente alti funzionari. 
Il regolamento interno del Consiglio  di  associazione  determina  le
funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione
delle riunioni del Consiglio  di  associazione,  e  le  modalita'  di
funzionamento del comitato. 
2.  Il  Consiglio  di  associazione  puo'  delegare  al  comitato  di
associazione taluni suoi poteri.  In  questi  casi,  il  comitato  di
associazione  adotta  le  sue  decisioni  alle  condizioni  stabilite
all'articolo 112.