ARTICOLO 117 1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lettone. 2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lettone, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.