(Accordo - art. 117)
                            ARTICOLO 117 
1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato,  da  membri  del
Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lettone. 
2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 
3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal
Parlamento europeo e dal Parlamento  lettone,  in  conformita'  delle
disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.