(Accordo - art. 119)
                            ARTICOLO 119 
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si  impegna  a
garantire che  le  persone  fisiche  e  giuridiche  dell'altra  Parte
possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini,  i
competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare
i  loro  diritti  individuali  e  di   proprieta',   inclusi   quelli
riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.