(Accordo - art. 120)
                            ARTICOLO 120 
L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi
misura: 
a) ritenuta necessaria a impedire  la  divulgazione  di  informazioni
   contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; 
b) inerente alla produzione o  al  commercio  di  armi,  munizioni  o
   materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla  produzione
   indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali  misure
   non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti  non
   destinati ad uso specificamente militare; 
c) ritenuta essenziale per la propria  sicurezza  in  caso  di  gravi
   disordini interni che compromettano il mantenimento della legge  e
   dell'ordine, in tempo di guerra o in  periodi  di  gravi  tensioni
   internazionali che possano sfociare in una guerra o  ai  fini  del
   rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
   sicurezza internazionale; 
d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e  impegni
   internazionali in materia di controllo del doppio uso  di  beni  e
   tecnologie industriali.