(Accordo - art. 121)
                            ARTICOLO 121 
1. Nei  settori  contemplati  dal  presente  accordo  e  fatta  salva
qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: 
- le misure applicate dalla Lettonia nei  confronti  della  Comunita'
  non devono dare origine ad alcuna  discriminazione  tra  gli  Stati
  membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; 
- le misure applicate dalla Comunita' nei  confronti  della  Lettonia
  non devono dare origine ad  alcuna  discriminazione  tra  cittadini
  lettoni o tra societa' e filiali lettoni. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto  delle
Parti di applicare le pertinenti disposizioni  della  loro  normativa
fiscale  nei  confronti  di  contribuenti  che  non  si  trovino   in
situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.