ARTICOLO 122 Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Lettonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Lettonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.