(Accordo - art. 122)
                            ARTICOLO 122 
Quando sono importati nella Comunita',  i  prodotti  originari  della
Lettonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di  quello
che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 
Il trattamento concesso alla Lettonia ai sensi del titolo  IV  e  del
capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che
gli Stati membri si applicano reciprocamente.