(Accordo - art. 123)
                            ARTICOLO 123 
1. Le Parti adottano qualsiasi  provvedimento  generale  o  specifico
necessario per l'adempimento degli obblighi che  loro  incombono  nel
quadro del presente accordo. Esse si adoperano per  la  realizzazione
degli obiettivi fissati nell'accordo. 
2. Qualora una delle  Parti  ritenga  che  l'altra  Parte  non  abbia
ottemperato ad un obbligo previsto  dall'accordo,  puo'  adottare  le
misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione  per  i  casi
particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio  di  associazione
tutte le informazioni pertinenti necessarie per un  esauriente  esame
della situazione ai fini della ricerca di una  soluzione  accettabile
per le Parti. 
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per  il
funzionamento dell'accordo. Le misure decise  sono  comunicate  senza
indugio al Consiglio di associazione  e,  qualora  l'altra  Parte  ne
faccia richiesta, sono oggetto  di  consultazioni  in  seno  a  detto
organo.