(Accordo - art. 131)
                            ARTICOLO 131 
Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle  loro
rispettive procedure. 
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le  proce-
dure di cui al primo comma sono state espletate. 
A  decorrere  dalla  sua  entrata  in  vigore,  il  presente  accordo
sostituisce  l'accordo  tra  la  Comunita'  economica  europea  e  la
Repubblica di Lettonia sugli scambi e sulla cooperazione economica  e
commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992. 
Il presente accordo si basa in  parte,  ampliandole  e  integrandole,
sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunita' europea,  la
Comunita' europea dell'energia  atomica,  la  Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia sul libero scambio
e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata
in vigore, il  presente  accordo  sostituisce  l'accordo  sul  libero
scambio e sulle questioni commerciali. 
Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e
sulla cooperazione commerciale  ed  economica,  che  svolge  anche  i
compiti  assegnatigli  dall'accordo  sul  libero  scambio   e   sulle
questioni commerciali, continuano ad applicarsi  fino  a  quando  non
vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione. 
Nel corso della prima riunione, il Consiglio di  associazione  adotta
tutte le modifiche  del  presente  accordo,  soprattutto  per  quanto
riguarda  protocolli  e  allegati,  necessarie  per  allinearlo  alle
modifiche  dell'accordo  sul  libero  scambio   e   sulle   questioni
commerciali decise dal comitato misto tra la  firma  e  l'entrata  in
vigore del presente accordo. 
   Fatto      a      Lussemburgo,      addi'      dodici       giugno
millenovecentonovantacinque.