(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
1. Il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia  aboliscono  i  dazi
doganali all'esportazione e gli oneri di effetto  equivalente,  fatta
eccezione per quelli elencati nell'allegato IV, che  saranno  aboliti
dalla Lettonia entro e non oltre la fine del 1998. 
2. Le restrizioni  quantitative  all'esportazione  nella  Lettonia  e
tutte le misure di effetto equivalente sono abolite  dalla  Comunita'
il 1 gennaio 1995. 
3. Le restrizioni quantitative  all'esportazione  nella  Comunita'  e
tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lettonia il
1 gennaio 1995.