(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
Ciascuna delle Parti si dichiara  disposta  a  ridurre  i  suoi  dazi
doganali sugli scambi con l'altra Parte piu'  rapidamente  di  quanto
previsto  agli  articoli  10  e  11  qualora  lo  permettano  le  sue
condizioni economiche generali e la situazione del settore  economico
interessato. 
Il Consiglio di associazione puo' formulare  raccomandazioni  in  tal
senso.