ARTICOLO 16 1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita' secondo le modalita' indicate nel medesimo allegato, che puo' essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 112. 2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.