(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del
presente accordo beneficiano di una  sospensione  dei  dazi  doganali
all'importazione nella Comunita' secondo le  modalita'  indicate  nel
medesimo allegato, che puo'  essere  riveduto  previa  decisione  del
Consiglio di associazione secondo le procedure  di  cui  all'articolo
112. 
2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili  ai
prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.