ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Lettonia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.