(Accordo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
1. Le disposizioni del presente capitolo  si  applicano  ai  prodotti
agricoli originari della Comunita' e della Lettonia. 
2. Per "prodotti agricoli"  si  intendono  i  prodotti  elencati  nei
capitoli 1-24 della nomenclatura  combinata  e  i  prodotti  elencati
nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i  prodotti  della  pesca,
definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.