(Accordo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, cessano di applicarsi  restrizioni
quantitative alle importazioni nella Comunita' di  prodotti  agricoli
originari della Lettonia e alle importazioni in Lettonia di  prodotti
agricoli originari della Comunita'. 
2. La Comunita' e la Lettonia si accordano a vicenda  le  concessioni
di cui agli allegati VII-XI alle condizioni ivi specificate. 
3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono  essere  rivedute  di
concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai  principi
e alle procedure di cui al paragrafo 4. 
4. Tenendo conto del volume dei loro  scambi  di  prodotti  agricoli,
della loro appartenenza a settori  particolarmente  sensibili,  delle
regole della politica agraria comune della  Comunita',  delle  regole
della politica agraria della  Lettonia,  del  ruolo  dell'agricoltura
nell'economia lettone, del potenziale di produzione e di esportazione
dei suoi settori e mercati tradizionali, le Comunita' e  la  Lettonia
esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto
e in modo ordinato e reciproco, le  possibilita'  di  riconoscersi  a
vicenda ulteriori concessioni.