(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare
l'articolo 30, qualora, dato il carattere  particolarmente  sensibile
dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti  originari  di  una
delle  Parti  soggette  alle  concessioni   riconosciute   ai   sensi
dell'articolo  20  provochino   gravi   perturbazioni   sui   mercati
dell'altra Parte, le due Parti avviano  immediatamente  consultazioni
per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale  soluzione,  la
Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.