(Accordo - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
1. Le disposizioni del presente capitolo  si  applicano  ai  prodotti
della pesca originari della Comunita' e della Lettonia. 
2. Per "prodotti della pesca" si intendono i  prodotti  elencati  nel
capitolo 3 della nomenclatura combinata e i gruppi di prodotti di cui
ai codici 0511 91 10, 0511 91 90, 1604, 1605, 1902 20 10 e 2301 20 00
della nomenclatura combinata.