ARTICOLO 22 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Lettonia. 2. Per "prodotti della pesca" si intendono i prodotti elencati nel capitolo 3 della nomenclatura combinata e i gruppi di prodotti di cui ai codici 0511 91 10, 0511 91 90, 1604, 1605, 1902 20 10 e 2301 20 00 della nomenclatura combinata.