(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
1.  La  Comunita'  e  la  Lettonia  si  accordano  reciprocamente  le
concessioni di cui agli allegati  XII  e  XIII  alle  condizioni  ivi
specificate. 
2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano,
mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.