ARTICOLO 25 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, negli scambi tra la Comunita' e la Lettonia: - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione ne' oneri di effetto equivalente, ne' si aumentano quelli gia' applicati; - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' misure di effetto equivalente, ne' si rendono piu' restrittive quelle gia' esistenti. 2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche nei settori agricolo e della pesca della Lettonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.