(Accordo - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, negli scambi tra la Comunita' e la
Lettonia: 
- non  si  introducono  nuovi  dazi   doganali   all'importazione   o
  all'esportazione ne' oneri di effetto equivalente, ne' si aumentano
  quelli gia' applicati; 
- non si introducono nuove restrizioni quantitative  all'importazione
  o all'esportazione  ne'  misure  di  effetto  equivalente,  ne'  si
  rendono piu' restrittive quelle gia' esistenti. 
2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20,
le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in
alcun modo il perseguimento delle rispettive  politiche  nei  settori
agricolo e della pesca della Lettonia e della Comunita' o  l'adozione
di misure nel quadro di tali politiche.