(Accordo - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di
natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente,
discriminazioni tra i prodotti di  una  Parte  e  i  prodotti  simili
originari del territorio dell'altra Parte. 
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono
beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne  superiore
all'ammontare delle  imposte  dirette  o  indirette  cui  sono  stati
soggetti.