(Accordo - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione  di
unioni doganali, zone  di  libero  scambio  o  accordi  sugli  scambi
transfrontalieri  se  non  nella  misura  in  cui  essi  alterano  le
condizioni commerciali previste dal presente accordo. 
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni
tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette  unioni
doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad  altre
importanti questioni relative alle rispettive  politiche  commerciali
nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a
far parte della Comunita', si tengono consultazioni  di  questo  tipo
per tener conto dei  reciproci  interessi  della  Comunita'  e  della
Lettonia sanciti nei presente accordo.