(Accordo - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi  con  l'altra  Parte
stiano   verificandosi   pratiche    di    dumping,    nell'accezione
dell'articolo VI del GATT, essa puo'  adottare  misure  adeguate  nei
confronti di  tali  pratiche  in  conformita'  dell'accordo  relativo
all'applicazione  dell'articolo   VI   del   GATT,   della   relativa
legislazione  interna  e  delle  condizioni  e   procedure   di   cui
all'articolo 33.