(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
1. L'associazione prevede un periodo  transitorio,  menzionato  negli
articoli specifici qui di seguito, che scadra' al piu'  tardi  il  31
dicembre 1999. 
2. Tenendo presente che i  principi  dell'economia  di  mercato  sono
fondamentali  per  la  presente   associazione,   il   Consiglio   di
associazione  di  cui  all'articolo  110  esaminera'   periodicamente
l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle  riforme  economiche
da parte della Lettonia in base ai principi menzionati nel preambolo. 
3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica ne' al
Titolo II ne' al Titolo III.