(Accordo - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
Qualora un prodotto venga importato  in  quantita'  maggiorate  e  in
condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: 
- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali  di  prodotti  simili  o
  direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o 
- gravi  perturbazioni   in   qualsiasi   settore   dell'economia   o
  difficolta' che potrebbero causare un  grave  deterioramento  della
  situazione economica di una regione, 
la Parte interessata, sia essa  la  Comunita'  o  la  Lettonia,  puo'
adottare le misure del caso alle condizioni e  secondo  le  procedure
specificate nell'articolo 33.