(Accordo - art. 31)
                             ARTICOLO 31 
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti 
a 
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la
    Parte  esportatrice  applichi,  per  il  prodotto  in  questione,
    restrizioni quantitative all'esportazione, dazi  all'esportazione
    o misure d'effetto equivalente; o 
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto
    essenziale per la Parte esportatrice, 
e qualora  le  circostanze  di  cui  sopra  diano  luogo,  o  possano
probabilmente  dar  luogo  a   gravi   difficolta'   per   la   Parte
esportatrice, quest'ultima puo' adottare  le  misure  del  caso  alle
condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette
misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando  la
situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.