(Accordo - art. 33)
                             ARTICOLO 33 
1. Nel caso in  cui  la  Comunita'  o  la  Lettonia  assoggettino  le
importazioni di prodotti tali da  provocare  le  difficolta'  di  cui
all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a  fornire
tempestive informazioni sull'andamento dei flussi  commerciali,  esse
ne informano l'altra Parte. 
2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di  adottare
le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica  il
paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la  Comunita'
o la Lettonia, fornisce il piu' rapidamente possibile al Consiglio di
associazione tutte le opportune informazioni al fine di  cercare  una
soluzione accettabile per entrambe le Parti. 
Nella  scelta  delle  misure  si  devono  privilegiare   quelle   che
perturbano meno il funzionamento dell'accordo. 
Le  misure  di  salvaguardia  vengono  immediatamente  notificate  al
Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni  periodiche
nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di  determinare
un calendario per la loro abolizione  non  appena  lo  consentano  le
circostanze. 
3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le  seguenti
disposizioni. 
a) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficolta'  generate  dalla
   situazione di cui a detto articolo  vengono  sottoposte  all'esame
   del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte  le  misure
   necessarie per porvi fine. 
   Qualora il Consiglio di associazione o la Parte  esportatrice  non
   abbia preso una decisione che ponga fine alle  difficolta'  o  non
   sia stata raggiunta altra  soluzione  soddisfacente  entro  trenta
   giorni da  quando  e'  stata  sollevata  la  questione,  la  Parte
   importatrice puo' adottare le misure necessarie per  risolvere  il
   problema. La portata di dette misure non deve eccedere  quanto  e'
   necessario per ovviare alle difficolta' insorte. 
b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione e'
   informato del caso di dumping non appena le autorita' della  Parte
   importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non  si  sia  posta
   fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente
   entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta  al
   Consiglio di associazione, la Parte importatrice puo' adottare  le
   misure del caso. 
c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta'  generate  dalle
   situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame
   del Consiglio di associazione. 
   Il Consiglio di associazione  puo'  adottare  qualsiasi  decisione
   necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia
   preso tale decisione entro trenta giorni da quando  gli  e'  stata
   sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo'  applicare  le
   misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione. 
d) Qualora  circostanze  eccezionali  che  richiedono  un  intervento
   immediato rendano impossibile un'informazione  o,  a  seconda  dei
   casi, un esame preventivo,  la  Parte  interessata,  sia  essa  la
   Comunita' o la  Lettonia,  puo'  applicare  immediatamente,  nelle
   situazioni specificate negli articoli  29,  30  e  31,  le  misure
   precauzionali  strettamente  necessarie  per   far   fronte   alla
   situazione.