(Accordo - art. 35)
                             ARTICOLO 35 
L'accordo   lascia   impregiudicati   i   divieti    o    restrizioni
all'importazione,   all'esportazione   o   al   transito   di   merci
giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone
o degli animali o di preservazione  di  vegetali  di  protezione  del
patrimonio artistico, storico  o  archeologico,  o  di  tutela  della
proprieta' intellettuale, industriale e  commerciale  o  delle  norme
relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti  o  restrizioni
non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne'  una
restrizione dissimulata al commercio tra le parti.