(Accordo - art. 37)
                             ARTICOLO 37 
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in  ciascuno
Stato membro: 
- il trattamento  concesso  ai  lavoratori  di  nazionalita'  lettone
  legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da
  qualsiasi discriminazione basata  sulla  nazionalita',  per  quanto
  riguarda  le  condizioni  di   lavoro,   di   retribuzione   o   di
  licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; 
- il  coniuge  e  i  figli  legalmente  residenti  di  un  lavoratore
  legalmente occupato nel  territorio  di  uno  Stato  membro,  fatta
  eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di
  accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41,  salvo  diverse
  disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato  del  lavoro
  di  quello  Stato  membro  nel  periodo  di  soggiorno  di   lavoro
  autorizzato di quel lavoratore. 
2. Nel rispetto delle condizioni  e  modalita'  applicabili  nel  suo
territorio, la Lettonia concede il trattamento di cui al paragrafo  1
ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente  occupati  sul
suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente  residenti
in tale territorio.