(Accordo - art. 38)
                             ARTICOLO 38 
1. Al fine di  coordinare  i  sistemi  di  sicurezza  sociale  per  i
lavoratori di nazionalita' lettone legalmente occupati nel territorio
di uno Stato membro e per i loro familiari  legalmente  residenti  in
tale  territorio,  e  nel  rispetto  delle  condizioni  e   modalita'
applicabili in ciascuno Stato membro, 
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi
  dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini
  delle  pensioni  e  rendite  di  vecchiaia,  di  invalidita'  e  di
  reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali
  lavoratori e familiari; 
- le  pensioni  o  rendite  di  vecchiaia,  di  reversibilita',   per
  infortuni sul lavoro o malattie professionali,  o  per  invalidita'
  derivante da tali cause, fatta  eccezione  per  le  indennita'  non
  basate sui contributi  versati  dai  lavoratori,  sono  liberamente
  trasferibili al tasso applicato ai sensi della  legislazione  dello
  Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; 
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i
  membri della loro famiglia sopra indicati. 
2. La Lettonia concede ai lavoratori cittadini di  uno  Stato  membro
legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente
residenti  sul  suo  territorio  un  trattamento  analogo  a   quello
specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.