(Accordo - art. 39)
                             ARTICOLO 39 
1. Il Consiglio di associazione  adotta  con  apposita  decisione  le
disposizioni necessarie per il conseguimento  dell'obiettivo  di  cui
all'articolo 38. 
2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita  decisione  norme
particolareggiate in materia  di  collaborazione  amministrativa  che
diano  le  necessarie  garanzie  di  gestione  e  di  controllo   per
l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.