(Accordo - art. 41)
                             ARTICOLO 41 
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello  Stato
membro in questione, nel rispetto  della  sua  legislazione  e  delle
regole in vigore in quello Stato membro in materia di  mobilita'  dei
lavoratori: 
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare  le  agevolazioni
  esistenti per  l'accesso  all'occupazione  dei  lavoratori  lettoni
  accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali; 
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di
  concludere accordi analoghi. 
2. Il Consiglio di associazione valuta  l'opportunita'  di  concedere
ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla
formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure  in
vigore negli Stati  membri  e  tenendo  conto  della  situazione  del
mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.