(Accordo - art. 44)
                             ARTICOLO 44 
1.  A  partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
Comunita' e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori
specificati nell'allegato XIV: 
i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli  Stati
    membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di  paesi
    terzi per lo stabilimento di societa' lettoni; 
 
ii) alle consociate e filiali di societa' lettoni stabilite sul  loro
territorio, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole
di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o,
se migliore, alle consociate e filiali delle societa' di paesi  terzi
stabilite sul loro territorio. 2.  La  Lettonia  agevola  l'avvio  di
attivita' sul suo territorio da parte di societa' e  cittadini  della
Comunita'. A tal fine, essa: 
i) concede,  a  partire  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo,   un
    trattamento  non  meno  favorevole,  per  lo  stabilimento  delle
    societa' comunitarie, di quello concesso alle proprie societa' o,
    se migliore, alle societa' di un paese terzo, fatta eccezione per
    i settori di cui all'allegato XV, per i  quali  tale  trattamento
    sara'  concesso  al  piu'  tardi  entro  la  fine   del   periodo
    transitorio di cui all'articolo 3; 
ii) concede,  a  partire  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo,  un
    trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali  e
    consociate di societa'  comunitarie  stabilite  in  Lettonia,  di
    quello concesso  alle  proprie  societa'  o,  se  migliore,  alle
    consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite  sul
    suo territorio. 
3. Durante il periodo transitorio  di  cui  al  paragrafo  2  i),  la
Lettonia si astiene dall'adottare misure  o  azioni  che  introducano
discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita'  di
societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle  sue
societa' e ai suoi cittadini. 
4. Nel corso del periodo transitorio di cui al  paragrafo  2  i),  il
Consiglio di associazione esamina  regolarmente  la  possibilita'  di
accelerare la concessione del trattamento nazionale  nei  settori  di
cui all'allegato XV. Il Consiglio di associazione  puo'  decidere  di
modificare detto allegato. 
Una volta scaduto il periodo transitorio di cui  all'articolo  3,  il
Consiglio di  associazione  puo'  decidere  in  via  eccezionale,  su
richiesta del la Lettonia e in caso di necessita', di  prorogare  per
un  periodo  limitato  l'esclusione  di   alcuni   settori   elencati
nell'allegato XV. 
5. Il trattamento  di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  si  applica  allo
stabilimento e all'attivita' dei cittadini sin dalla fine del periodo
transitorio di cui all'articolo 3.