(Accordo - art. 45)
                             ARTICOLO 45 
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai  servizi
di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 
2. Il Consiglio di associazione puo'  formulare  raccomandazioni  per
migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita'  nei  settori
di cui al paragrafo 1.