(Accordo - art. 47)
                             ARTICOLO 47 
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione  per
i servizi finanziari di cui all'allegato  XVI,  ciascuna  Parte  puo'
disciplinare lo stabilimento  e  l'attivita'  delle  societa'  e  dei
cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi facendo non  discrimini
le societa'  e  i  cittadini  della  controparte  rispetto  alle  sue
societa' e ai suoi cittadini. 
2. Per quanto  riguarda  i  servizi  finanziari,  fatte  salve  altre
disposizioni del presente accordo,  le  Parti  hanno  il  diritto  di
prendere  misure  a  titolo  cautelare,  anche   per   tutelare   gli
investitori, i risparmiatori, gli assicurati o  le  persone  nei  cui
confronti  esiste  un'obbligazione  fiduciaria,   o   per   garantire
l'integrita' e la stabilita' del  sistema  finanziario.  Le  suddette
misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti  dalla
Parte nel quadro dell'accordo. 
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone  a  una  delle  Parti  di
rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla  contabilita'  di
singoli clienti o informazioni riservate  in  possesso  di  organismi
pubblici.