(Accordo - art. 48)
                             ARTICOLO 48 
1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle
Parti  di  applicare  regole  particolari,  per  lo  stabilimento   e
l'attivita' sul suo territorio  di  filiali  di  societa'  dell'altra
Parte al  di  fuori  del  territorio  della  prima,  giustificate  da
differenze giuridiche o  tecniche  tra  dette  filiali  e  quelle  di
societa'  stabilite  sul  suo  territorio  oppure,  per   i   servizi
finanziari, da motivi di prudenza. 
2. La differenza di  trattamento  si  limita  a  quanto  strettamente
necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure,
per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.