ARTICOLO 49 1. Una "societa' comunitaria" o una "societa' lettone" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lettonia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lettonia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della Lettonia, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale. b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Lettonia di cittadini lettoni o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' lettone oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria in uno Stato membro della Comunita' o in Lettonia, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Lettonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro della Comunita' o in Lettonia.