(Accordo - art. 49)
                             ARTICOLO 49 
1. Una "societa' comunitaria" o  una  "societa'  lettone"  stabilita,
rispettivamente, sul territorio della Lettonia o della  Comunita'  ha
il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue  consociate
o filiali, conformemente alla legislazione in  vigore  nel  paese  di
stabilimento,  sul  territorio  della  Lettonia  e  della  Comunita',
cittadini degli Stati membri e della Lettonia, purche' si  tratti  di
quadri intermedi ai sensi  del  paragrafo  2  del  presente  articolo
impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. 
I permessi di soggiorno e di  lavoro  di  questi  dipendenti  coprono
unicamente la durata di tale occupazione. 
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in  appresso  de-
nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della
societa'" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente  articolo
e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una  persona
giuridica e le persone in questione siano state impiegate da  essa  o
associate ad essa (non come azionisti  maggioritari)  per  almeno  un
anno prima di questo trasferimento: 
a) le  persone  che  occupano  una  carica  elevata  all'interno   di
   un'organizzazione,   preposte    direttamente    alla    direzione
   dell'impresa sotto la supervisione generale  o  la  direzione  del
   consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei
   loro equivalenti, tra cui coloro che: 
   - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione 
     della stessa; 
   - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che 
     svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; 
   - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione e al 
     licenziamento  di  personale  o  di   raccomandare   assunzioni,
     licenziamenti e altre azioni relative al personale. 
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso  di  conoscenze  non
   comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le  tecniche  o
   la gestione dell'impresa. Dalla  valutazione  di  tali  competenze
   puo' risultare, oltre alle  conoscenze  specificamente  necessarie
   per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di
   lavoro o  di  commercio  che  richieda  una  preparazione  tecnica
   specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. 
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una
   persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul  territorio
   di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente  nel  quadro
   di attivita' economiche svolte sul  territorio  dell'altra  Parte;
   l'organizzazione in questione deve avere la  sede  principale  sul
   territorio di una Parte e il  trasferimento  deve  avvenire  verso
   un'impresa  (filiale,  consociata)  di  questa  organizzazione  ed
   essere effettivamente giustificato da attivita' economiche  simili
   sul territorio dell'altra Parte. 
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita'
o  della  Lettonia  di  cittadini  lettoni  o  della  Comunita'  sono
autorizzati quando si  tratta  di  rappresentanti  che  occupano  una
carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a)  all'interno  di
una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale
di una societa' lettone oppure una consociata o una  filiale  di  una
societa' comunitaria  in  uno  Stato  membro  della  Comunita'  o  in
Lettonia, a condizione che: 
- detti rappresentanti non procedano a  vendite  dirette  e  che  non
  forniscano servizi, e che 
- la sede principale della  societa'  si  trovi  al  di  fuori  della
  Comunita' e della Lettonia e che non esistano altri rappresentanti,
  uffici, filiali o consociate  della  societa'  nello  Stato  membro
  della Comunita' o in Lettonia.