(Accordo - art. 51)
                             ARTICOLO 51 
Durante il periodo transitorio di cui  all'articolo  3,  la  Lettonia
puo'  prendere  misure  in  deroga  alle  disposizioni  del  presente
capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e  cittadini
comunitari qualora determinate industrie: 
- siano in corso di ristrutturazione; 
- siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi
  problemi sociali in Lettonia; 
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione  della
  quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o  cittadini
  lettoni in un determinato settore o in una determinata industria in
  Lettonia; 
- o siano nuove industrie sul suo territorio. 
Le suddette misure: 
- cessano di applicarsi  al  piu'  tardi  allo  scadere  del  periodo
  transitorio di cui all'articolo 3, 
- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e 
- si  riferiscono  unicamente  allo  stabilimento  in  Lettonia  dopo
  l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le  attivita'
  di societa' e cittadini comunitari, gia' stabiliti in Lettonia  nel
  momento in cui viene introdotta una  determinata  misura,  rispetto
  alle societa' o ai cittadini lettoni. 
Nell'elaborare e  nell'applicare  le  suddette  misure,  la  Lettonia
riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento  preferenziale  alle
societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro  un
trattamento  meno  favorevole  di  quello  accordato  a  societa'   o
cittadini di qualsiasi paese terzo. 
Prima di introdurre le  suddette  misure,  la  Lettonia  consulta  il
Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore  prima
di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione  delle  misure
concrete da introdurre in Lettonia, tranne quando il rischio di danni
irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual  caso  la
Lettonia consulta il Consiglio di  associazione  immediatamente  dopo
averle applicate. 
Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia
puo' introdurre misure di questo tipo solo con  l'autorizzazione  del
Consiglio  di   associazione   e   alle   condizioni   stabilite   da
quest'ultimo.