(Accordo - art. 53)
                             ARTICOLO 53 
1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni
per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa'  della
Comunita' e della Lettonia stabiliti in una Parte diversa  da  quella
del destinatario dei servizi  nettamente  piu'  restrittive  rispetto
alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in  vigore
dell'accordo. 
2. Se una Parte ritiene che le  misure  introdotte  dall'altra  Parte
dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda
la prestazione di servizi, nettamente  piu'  restrittiva  rispetto  a
quella esistente al momento della firma dell'accordo,  puo'  chiedere
all'altra Parte di avviare consultazioni.