(Accordo - art. 54)
                             ARTICOLO 54 
1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti
si impegnano ad applicare  efficacemente  il  principio  dell'accesso
senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. 
a) La disposizione di cui  sopra  non  pregiudica  i  diritti  e  gli
   obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza  del
   codice di comportamento delle Nazioni Unite per le  conferenze  di
   linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in
   concorrenza con una conferenziata a condizione che  aderiscano  al
   principio della concorrenza leale su base commerciale. 
b) Le Parti confermano il loro impegno  per  un  contesto  di  libera
   concorrenza quale elemento essenziale  del  trasporto  di  carichi
   secchi e carichi liquidi alla rinfusa. 
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti: 
a) si astengono, a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
   accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione
   del carico degli accordi bilaterali tra  uno  Stato  membro  della
   Comunita' e l'ex Unione Sovietica; 
b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione  del  carico
   nei  futuri  accordi  bilaterali  con  paesi  terzi,  tranne  casi
   eccezionali in cui societa' di linea di una qualsiasi delle  Parti
   del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita'
   di  esercitare  la  loro  attivita'  verso  e  dal   paese   terzo
   interessato; 
c) vietano accordi di ripartizione  del  carico  nei  futuri  accordi
   bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi  alla
   rinfusa; 
d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo,  tutte  le
   misure unilaterali e gli ostacoli  amministrativi,  tecnici  e  di
   altro  genere  che  potrebbero   avere   effetti   restrittivi   o
   discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei
   trasporti marittimi internazionali. 
   Ogni  Parte  concede,  fra  l'altro,  un  trattamento   non   meno
   favorevole di quello riservato alle sue navi per le  navi  gestite
   da cittadini o  societa'  dell'altra  Parte  per  quanto  riguarda
   l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle
   infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche'
   per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per
   l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico  e  lo
   scarico. 
3. I cittadini e le societa' della Comunita' che  forniscono  servizi
di trasporto marittimo  internazionale  sono  autorizzati  a  fornire
servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della  Lettonia  e
viceversa. 
4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di
ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere  quanto  prima,  e
comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico
intermodale attraverso i rispettivi territori. 
5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato  ed  una  progressiva
liberalizzazione dei trasporti tra le  Parti  secondo  le  rispettive
esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e
la prestazione dei  servizi  di  trasporto  stradale,  ferroviario  e
fluviale nonche', se del caso,  aereo  saranno  oggetto  di  speciali
accordi in materia di trasporti,  da  negoziare  tra  le  Parti  dopo
l'entrata in vigore del presente accordo. 
6. Prima della conclusione degli accordi di cui al  paragrafo  5,  le
Parti non prendono nessuna misura o  iniziativa  piu'  restrittiva  o
discriminatoria  rispetto  alla  situazione   esistente   il   giorno
anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo. 
7.   Durante   il   periodo   transitorio,   la    Lettonia    adegua
progressivamente  la  sua  legislazione,  ivi   comprese   le   norme
amministrative,  tecniche  e  di  altro  genere,  alla   legislazione
comunitaria vigente in qualsiasi  momento  nel  campo  dei  trasporti
stradali, ferroviari, fluviali e aerei,  nella  misura  in  cui  cio'
favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle
Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. 
8.  Parallelamente  al  comune  progresso  nel  conseguimento   degli
obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina
in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare
la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario,
fluviale e aereo.