(Accordo - art. 55)
                             ARTICOLO 55 
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e'  soggetta
alle limitazioni  giustificate  da  motivi  di  ordine  pubblico,  di
pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. 
2. Dette disposizioni non si  applicano  alle  attivita'  svolte  sul
territorio  di  una  Parte   e   connesse,   anche   occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri.