(Accordo - art. 56)
                             ARTICOLO 56 
Ai  fini  del  presente  titolo,  nessuna  disposizione  dell'accordo
impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e  disposizioni
in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni  di  lavoro  e
stabilimento  delle  persone  fisiche,  nonche'  di  prestazione  dei
servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le  applichino  in
modo da vanificare o compromettere i  benefici  spettanti  all'una  o
all'altra in base ad una specifica disposizione dell'accordo.