(Accordo - art. 58)
                             ARTICOLO 58 
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso  a  norma  del
presente  titolo  non  si  applica  alle  agevolazioni  fiscali  gia'
concesse o che le Parti concederanno in futuro  in  base  ad  accordi
volti a evitare la doppia  imposizione  o  altre  intese  in  materia
fiscale. 
2. Nessuna disposizione del  presente  titolo  vieta  alle  Parti  di
adottare o di  applicare  misure  destinate  a  prevenire  l'evasione
fiscale in base alle  disposizioni  fiscali  degli  accordi  volti  a
evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o in  base  alla
legislazione tributaria nazionale. 
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o
alla Lettonia  di  fare  distinzioni,  nell'applicare  le  pertinenti
disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti  la
cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto  riguarda  il
luogo di residenza.